INTERPELLANZA A RISPOSTA SCRITTA del 28 SETTEMBRE 2023: “AREA DESTINATA A VERDE PUBBLICO ATTREZZATO TRA VIA F.LLI CERVI E V.LE CADORNA – QUALE FUTURO” – CONSIGLIERI CAMICITTOLI E ROSSI CRISTINA
E’ necessario ribadire ai consiglieri che l’interpellanza contiene nella sua narrazione affermazioni inesatte che a quanto pare è doveroso chiarire nuovamente.
Innanzitutto tengo a precisare che, l’iter di affidamento dell’area in oggetto, si è svolto nel rispetto delle procedure previste per legge, garantendo la massima trasparenza, come confermano gli atti.
Inoltre, l’avviso di manifestazione di interesse è stato pubblicato in data 13 giugno 2023 e per partecipare gli interessati dovevano consegnare, entro le ore 14.00 del giorno 28 giugno 2023, l’offerta redatta secondo le indicazioni riportate nell’avviso di gara allegato.
La prima seduta di gara ha avuto luogo il giorno 29 giugno 2023, alle ore 10.00 e l’aggiudicazione è potuta avvenire anche in presenza di una unica offerta, perché come prevede la legge, è ritenuta completa di tutti gli elementi richiesti e vantaggiosa per il Comune.
La gara ha seguito una procedura aperta, in cui un’apposita Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, ha valutato i vari aspetti tecnici, economici e gestionali, della proposta, garantendo massima trasparenza e possibilità di controllo da parte dei cittadini e delle parti interessate.
L’Amministrazione, una volta verificato che la procedura non era andata deserta, doveva prima verificare la validità della stessa e poi valutarla al fine di verificare se la stessa fosse idonea a conciliare le esigenze di protezione civile con quelle di creare uno spazio ludico-ricreativo.
Non sono stati riscontrati motivi per la proroga dei termini vista la bontà della proposta pervenuta in base alle richieste, sia di protezione civile che di quelle ludiche ricreative per i bambini, oltre al rispetto dei principi che governano l’azione amministrativa, tra cui l’economicità (la gara rappresenta un costo), la proporzionalità ed adeguatezza anche in rapporto alle caratteristiche del caso concreto, nonché la ragionevolezza e la protezione dell’affidamento dei terzi.
Quindi si rigetta qualunque illazione su una mancata trasparenza e correttezza della procedura amministrativa, avvenuta pienamente secondo la legge, come avviene da sempre con questa amministrazione.
Quindi è grave l’allusione che la concessione dell’area sia avvenuta senza pubblica comunicazione e approfittandosi della distrazione estiva per “estromettere” il Consiglio comunale, che non è l’organo preposto per questo tipo di procedura.
In riferimento ai quesiti posti, si precisa quanto segue:
Come riportato nella deliberazione della Giunta Comunale n. 158 dell’ 08/06/2023, è stato infatti approvato lo schema di Capitolato d’oneri recante ad oggetto “Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la concessione in uso di un sedime su area pubblica per la realizzazione e gestione di un impianto destinato ad attività ludico-ricreative (attrazioni di spettacolo viaggiante e attività congiunta di somministrazione di alimenti e bevande). Ubicazione: Area verde tra viale Cadorna e via F.lli Cervi”.
L’Amministrazione si è attivata per dare risposte alle richieste delle famiglie, di un luogo dove i più piccoli potessero svagarsi e divertirsi, soprattutto durante l’inverno, a causa dell’assenza totale di questo servizio in città.
L’area pubblica è stata concessa con un chiaro interesse pubblico, per la realizzazione di una struttura coperta destinata ad attività ludico-ricreative, contenente una serie di giochi per bambini che compongono un piccolo complesso di attrazioni di spettacolo viaggiante, con l’attività congiunta di somministrazione e di bevande, nel dettaglio gonfiabili e similari, dove sarà possibile effettuare anche compleanni.
Dei 7500 metri quadrati dell’area in concessione, classificati dal regolamento urbanistico vigente come “area per il verde pubblico attrezzato”, solo circa 1200 saranno impiegati per la realizzazione della struttura con i giochi, i restanti 6300 rimarranno a verde dove il privato provvederà a sue spese alla manutenzione e pulizia effettuando il controllo di tutte le alberature, dietro la valutazione di un perito agrario, facendosi carico anche di eventuali interventi necessari di messa in sicurezza da concordare con l’Amministrazione.
Il fine per cui è nata la volontà di mettere a bando una parte dell’area è legata in primis dall’esigenza del vigente, di individuare un luogo di raccolta per le emergenze, come previsto dal Piano di Protezione civile, già inserito anche nel Dup.
Si ricorda che è il Sindaco il responsabile di tale settore e colei che individua i luoghi idonei per tali fini e l’area in oggetto è la più fruibile, centrale e ampia, lungo una strada di grande scorrimento e dotata dei servizi essenziali, dove poter realizzare una struttura idonea in caso di calamità, senza spese per l’ente attraverso la concessione per l’apertura di un’attività idonea all’area e necessaria per la comunità.
In caso di evento di Protezione civile, il privato dovrà immediatamente liberare la struttura e metterla a disposizione del Comune, come stabilito dall’articolo 3 della convenzione.
Quindi, questa Amministrazione ha agito come sempre, seguendo l’interesse generale, decidendo di dotare la città di un’area idonea agli scopi previsti dal Piano di Protezione civile, di un luogo di svago dedicato ai più piccoli e l’area, contrariamente a quanto viene affermato, continuerà ad essere destinata anche a verde pubblico, liberamente fruibile dai cittadini per le attività sportive già in corso, attivando una riqualificazione del parco, attraverso interventi di manutenzione sul verde a carico dell’aggiudicatario.
Al termine della concessione dei 9 anni, se il Comune non avesse intenzione di rinnovare la concessione, il privato sarà tenuto al ripristino dello stato originario prima della riconsegna dell’area.
Per quanto riguarda il tipo di attività di somministrazione che verrà svolta, nella relazione presentata non si descrivono le modalità con cui sarà esercitata l’attività, perché non è stato richiesto in fase di presentazione del progetto in quanto nel capitolato d’oneri (art. 7 lett. h) si rimette al concessionario il compito di attivare e presentare presso il SUAP tutte le pratiche necessarie per esercitare l’attività di spettacolo viaggiante e l’attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Di fatto solo in un secondo momento potremo conoscere i dettagli di come sarà esercitata l’attività suddetta.
Come già detto, in caso di un evento di Protezione civile, il concessionario sarà obbligato a mettere immediatamente a disposizione dell’amministrazione comunale la struttura affinché possa essere allestita ed impiegata temporaneamente quale area di ammassamento dei soccorritori al fine del superamento dell’emergenza.
Questa scelta, sgrava il Comune dall’ individuazione di un immobile per la gestione delle attività di emergenza in caso di evento di protezione civile, che non ha a patrimonio, e che comporterebbe un investimento ingente.
Tale finalità di protezione civile conferisce alla struttura una “natura” di interesse generale e come tale la rende soggetta all’applicazione dell’esonero al contributo di costruzione ai sensi dell’art. 17, comma 3, lett. C, del DPR n. 380/2001 e dell’art. 188, comma 1, lett. b, della legge regionale n. 65/2014.
L’esenzione al pagamento del contributo di costruzione sarà disciplinata in apposita convenzione con l’Amministrazione da formalizzare nella fase di rilascio del titolo edilizio, successivamente alla stipula della convezione di concessione del sedime pubblico.
La concessione comporta comunque il pagamento al Comune del canone unico patrimoniale di occupazione di suolo pubblico e della Tari, con riferimento alla consistenza dell’area effettivamente occupata.
Inoltre, la domanda per l’assegnazione dell’area pubblica, poteva essere presentata da società di persone, società di capitale e cooperative. Il richiedente (persona fisica o giuridica) doveva essere in possesso, alla data di pubblicazione dell’avviso, degli specifici requisiti contenuti nel bando, a pena di esclusione.
Come prevede la legge, la domanda di partecipazione all’avviso pubblico poteva essere presentata anche da una società non ancora costituita, purché alla domanda risultasse allegata la dichiarazione dell’intenzione di costituirsi in società avente i requisiti di partecipazione di cui all’art. 71 comma 1 e 3 del d.lgs. 59/2010, con indicazione dei nomi e dei dati anagrafici dei partecipanti alla società medesima, nonché del nominativo del legale rappresentante. In caso di aggiudicazione dell’area, la società dovrà costituirsi prima della stipula dell’atto di concessione dell’area, con i medesimi nominativi riportati nella sopraccitata dichiarazione.
Inoltre, come per ogni gara pubblica, la legge prevede che vengano effettuati tutti i controlli sul casellario giudiziario e prima di procedere alla stipula della convenzione si effettuano le ulteriori verifiche antimafia previste.
Si precisa altresì che il bando non richiedeva verifiche sulla solidità della società per il tipo di investimento e di gestione.
Quindi, ancora una volta, si evidenzia a malincuore una “non conoscenza” delle procedure amministrative o addirittura una volontà di diffondere notizie inesatte ai soli fini di generare dubbi nella cittadinanza sulla correttezza dell’agire dell’amministrazione, un modo di fare politica di basso profilo e certamente non consono a chi dovrebbe rappresentare l’interesse della comunità.
Il Sindaco
Silvia Chiassai Martini