La concomitante ristrutturazione del sito del comune di Arezzo, con la necessità di far conoscere ai cittadini il contenuto delle ordinanze del sindaco, rende assai aleatoria la situazione.
La legge prevede che ogni norma deve essere resa pubblica per poter essere valida ed applicabile. Le leggi dello stato attraverso la Gazzetta Ufficiale, quelle comunali attraverso il sito del comune.
Vediamo cosa dice l’articolo 42 del d.lgs 33/2013
Le ordinanze sindacali costituiscono l’archetipo dei provvedimenti contingibili ed urgenti e proprio perché modificano in modo rilevante l’ordinamento, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti per fare fronte alle necessità impreviste e imprevedibili manifestatesi, richiedono un particolare regime di pubblicità.
Per questo la legge introduce specifici obblighi di pubblicazione dei provvedimenti contingibili ed urgenti, obbligando le amministrazioni a pubblicare una serie di elementi. Vediamo cosa appare stamani alla voce >amministrazione trasparente>interventi straordinari e di emergenza
Siamo fermi al 2015 senza apparente possibilità di scorrere in altre pagine. Eppure il legislatore precisa che onere di pubblicità specifico è:
- a) indicare le norme di legge eventualmente derogate; infatti, caratteristica fondamentale dei provvedimenti contingibili ed urgenti è quello di derogare, appunto, temporaneamente alle norme di legge (sebbene si tratti di provvedimenti amministrativi). È fondamentale, allora, poter controllare quali norme siano derogate, anche per verificare l’ampiezza del potere esercitato, ai fini della sua correttezza;
- b) i motivi della deroga. La motivazione, ovviamente, costituisce sempre elemento fondamentale ai fini della completezza e legittimità di ogni provvedimento amministrativo. Nel caso dei provvedimenti contingibili e urgenti l’onere di una motivazione completa ed esaustiva risulta ancora più forte, perché il potere di deroga deve essere radicato appunto su una ragione molto forte e particolare, quella che autorizza l’autorità ad adottare il provvedimento. Specifici oneri di pubblicità, dunque, concernono l’esposizione delle ragioni che inducono a derogare le norme;
- c) nonché l’indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti. Il legislatore richiede che le amministrazioni diano conto anche degli effetti dei provvedimenti, tra i quali possono rientrare provvedimenti amministrativi esecutivi o correttivi, nonché atti giurisdizionali, conseguenti a mezzi di tutela esperiti avverso i provvedimenti urgenti.
Specifico e altrettanto fondamentale obbligo di pubblicità riguarda i termini temporali eventualmente fissati per l’esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari. Stupisce che il legislatore indichi che i termini temporali possano essere fissati “eventualmente”: la determinazione di un termine certo di durata dell’esercizio e dell’efficacia del potere costituisce un altro elemento fondamentale dei poteri contingibili e urgenti, che non può mai mancare.
L’articolo in commento dispone, forse pleonasticamente, che occorre anche indicare il costo previsto degli interventi. Trattandosi di provvedimenti che richiedono spessissimo impegni di spesa, ciò è già previsto dall’articolo 23. Occorre, comunque, pubblicare anche successivamente il costo effettivamente sostenuto dall’amministrazione al termine dell’attività svolta, in attuazione dei provvedimenti d’urgenza.
Attenderemo la pubblicazione nella “Gazzetta Cittadina” dell’ordinanza. Speriamo entro domani, visto che la data della sua applicazione decorre dalle 00:00 di questa notte… “Nihil volitum nisi praecognitum” scrivevano gli scolastici.
Paolo Casalini