La sentenza della cassazione sulla cannabis light, non aggiunge nulla di nuovo a quanto già era noto

0

In attesa della motivazione, in cui si troveranno dettagliati i concetti, dobbiamo limitarci alla sentenza che vieta le condotte di cessione, di vendita, e, in genere, la commercializzazione al pubblico, a qualsiasi titolo, dei prodotti derivati dalla coltivazione della cannabis sativa, salvo che tali prodotti siano in concreto privi di efficacia drogante.

L’efficacia drogante è dunque la discriminante della sentenza.

Nella commercializzazione della cannabis industriale, quella che serve principalmente a realizzare tessuti (chi non ricorda il canapone estivo) o le corde naturali e tutti gli altri derivati, un ritaglio è costituito dalla vendita delle inflorescenze, che contengono valori trascurabili di THC. Mentre nella marjuana questa concentrazione è valutata mediamente intorno al 15%, nella canapa sativa oscilla tra lo 0,2% e lo 0,6%.

Come spiegava un caro amico… “per trovare effetto drogante in queste quantità, occorre mettere la canapa dentro ad una stufa e tirare direttamente dalla canna fumaria!” 

Luca Marola titolare di Easy Joint: «E’ chiaro che per noi alzare quella serranda ogni giorno rappresenta un gesto politico ed è altrettanto evidente quanto sia semplice fare disinformazione sul tema. La demonizzazione alla quale stiamo assistendo, accompagnata dall’incapacità del governo di fare chiarezza e dalla strumentalizzazione di alcuni parti politiche sotto elezioni, va contro la scienza e contro la buona logica: ricordo che la cannabis light ha lo stesso effetto sballante del radicchio“.

Su questi sottoprodotti si è tuttavia articolata la sentenza «la commercializzazione di cannabis sativa L. e, in particolare, di foglie, inflorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione della predetta varietà di canapa, non rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 242 del 2016, che qualifica come lecita unicamente l’attività di coltivazione di canapa delle varietà iscritte nel catalogo comune delle specie di piante agricole, ai sensi dell’art. 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002 e che elenca tassativamente i derivati dalla predetta coltivazione che possono essere commercializzati; pertanto, integrano il reato di cui all’art. 73, commi 1 e 4, dpr 309/1990, le condotte di cessione, vendita e, in genere, commercializzazione al pubblico, a qualsiasi titolo, dei prodotti derivati dalla cannabis sativa L, salvo che tali prodotti siano in concreto privi di efficacia drogante».

L’efficacia drogante è il punto importante di tutto il testo: in Italia abbiamo dei limiti ben precisi di concentrazione per definire la canapa con effetto drogante. Lo 0,2% di THC è considerato non drogante (anche se la letteratura scientifica in merito è carente, e in Paesi vicini a noi quel limite è stato fissato all’uno percento). Per i coltivatori la forbice di tolleranza è estesa sino allo 0,6%.

Anche nell’Unione Europa si era partiti più in alto, con uno 0,5%, che negli anni è stato via via ridotto “per principio di precauzione”. Ma è di questi mesi la notizia che si sta tentando di ritornare a quello 0,5%.

I coltivatori che hanno piante di canapa presenti nella lista dell’UE con una concentrazione di THC tra lo 0,2% e lo 0,6% non rischiano nulla dalla sentenza della Cassazione. Come non rischiano nulla tutti quei negozi che vendono la cannabis Sativa L. con limiti di THC fino allo 0,2%, come dovrebbe essere già da prima della sentenza.

Ci sarebbe a questo punto da fare riferimento alla sentenza della Cassazione del 31 gennaio 2019, di cui vi riporto alcuni stralci:

A parere di questa Corte, dunque, sebbene la L. n. 242 del 2016 faccia riferimento alla produzione della canapa e non alla sua commercializzazione, il commercio dei prodotti dalla stessa derivanti e, in particolare, delle infiorescenze, rappresenta un corollario logico-giuridico dei contenuti della suddetta legge. In altri termini, dalla liceità della coltivazione della cannabis, prevista dalla legge n. 242 del 2016, deriverebbe la liceità dei suoi prodotti contenenti un principio attivo THC inferiore allo 0,6%. Del resto, un’interpretazione differente, secondo cui la presenza di un principio attivo sino allo 0,6% è consentita solo per i coltivatori e non anche per chi commerci i prodotti derivanti dalla cannabis, non potrebbe essere accolta, in quanto trascura che è nella natura dell’attività economica che i prodotti della “filiera agroindustriale della canapa” siano commercializzati e che, in assenza di specifici dati normativi non emergono particolari ragioni per assumere che il loro commercio al dettaglio debba incontrare limiti che non risultano posti al commercio all’ingrosso.

Quindi non lo 0,2%, ma addirittura lo 0,6% non è considerato drogante. Sempre nella stessa sentenza si fa preciso riferimento al consumo: Della piena legittimità dell’uso della  cannabis proveniente dalle coltivazioni lecite deriva che il suo consumo non costituisce illecito amministrativo ex art 75 d.P.R. n. 309/1990, a meno che non emerga che il prodotto sia stato in qualche modo alterato e che di questa condizione chi lo detenga per cederlo sia consapevole.

In realtà, i negozi che commercializzano cannabis sativa acquistata da coltivatori regolari che hanno effettuato controlli sul quantitativo di THC, non rischiano nulla piu’ di coloro che vendono biada per quadrupedi.

La cosa importante è che i fatti vengano spiegati per bene, sia dalle autorità che dai giornalisti.

Anche chi è incaricato di fare i controlli va istruito a dovere, per evitare di mandare in fumo l’impegno imprenditoriale dei tanti che si sono buttati nel settore in questi ultimi anni. I sequestri effettuati su larga scala in questi giorni, dovranno essere infatti confermati dalle analisi dei laboratori, che troveranno seguito solo se le percentuali di thc che dovessero risultare potranno confermare (o smentire) che esiste in questi prodotti un effetto drogante.

Ricordiamo che il commercio legale della cannabis light fu visto come un sistema per sferrare un attacco al commercio illegale della cannabis in mano alla malavita organizzata ampiamente presente nel nostro Paese.

Le uniche a festeggiare a champagne e caviale dalla chiusura dei punti vendita dell’erba “non drogante” saranno le organizzazioni malavitose che hanno visto calare bruscamente la vendita della marjuana vera: le mafie e i narcotrafficanti internazionali!

Infine difficile non sospettare, come fu a suo tempo per le sigarette elettroniche, che dietro alla campagna mediatico/politica non vi sia anche lo zampino del Monopolio di Stato o della lobby del tabacco, che in fatto di molto “fumo” e poco arrosto sono veri specialisti…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here