La Regione Toscana in controtendenza al sindaco di Arezzo, emette una nuova ordinanza sulle riaperture.

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Sono pronte le linee guida anti-Covid per le strutture ricettive all’aria aperta, come ad esempio i campeggi e i villaggi turistici. Il presidente della Toscana Enrico Rossi firmerà oggi l’ordinanza, che conterrà disposizioni anche per:
  • gli stabilimenti balneari 
  • parchi a tema, 
  • circoli culturali e ricreativi
  • le terme
  • i centri benessere
  • le aree giochi per bambini.
Sono previste indicazioni anche per gli stage e le attività pratiche di corsi di formazione.

Protocolli e misure da adottare sono il risultato di un doppio confronto, che l’assessore alla presidenza della Toscana Vittorio Bugli ha condotto in questi giorni e settimane da un lato con le associazioni di categoria e gli operatori e dall’altro con la Conferenza delle Regioni, che lunedì ha adottato comuni linee guida che la Toscana recepisce.

Ecco il testo: “Ai sensi dell’articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica le seguenti misure:

  1. di recepire le Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 25 maggio 2020 con riferimento a ristorazione, strutture ricettive, servizi alla persona (acconciatori, estetisti, tatuatori e piercing), piscine, palestre, manutenzione del verde, informatori scientifici del farmaco, aree giochi per bambini, circoli culturali e ricreativi, strutture termali e centri benessere, di cui all’allegato 1;
  2. in relazione alle attività per le quali non sussistano specifiche linee guida o protocolli trovano, comunque, applicazione i principi e le misure di cui all’ordinanza del Presidente della Giunta regionale n.48/2020, n.57/2020 i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale per la riapertura dei relativi settori di riferimento o per ambiti analoghi; in tale ultimo caso, le misure adottate nella gestione delle attività dovranno essere adeguate al contesto specifico, secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza, con particolare riferimento alle misure di cui agli allegati 10, 12 e 16 del DPCM 17/5/2020;
  3. di confermare, che laddove è previsto il distanziamento interpersonale di almeno un metro è raccomandato il distanziamento di almeno 1,8 metri e che l’utilizzo della mascherina protettiva è obbligatorio in spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico, oltre che nei mezzi di trasporto pubblico locale, nei servizi non di linea taxi e noleggio con conducente, nonchè in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico, nel caso non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale;

Disposizioni  per specifiche attività

  1. Al fine di fornire linee guida ed indicazioni operative finalizzate a incrementare l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento di cui alle Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 25 maggio di disporre, in coerenza con i principi contenuti nelle linee guida nazionali e nelle ordinanze regionali:

Disposizioni  per strutture  ricettive all’aria aperta

  1. che le attività delle strutture ricettive all’aria aperta sono esercitate nel rispetto, delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio definite nelle specifiche linee guida regionali di cui all’allegato 2;

Disposizioni  per parchi tematici e di divertimento

  1. che le attività delle strutture per parchi tematici e di divertimento sono esercitate nel rispetto delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio definite nelle specifiche linee guida regionali di cui all’allegato 3;

Disposizioni   per stabilimenti balneari

  1. che le attività degli stabilimenti balneari sono esercitate nel rispetto, delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio definite nelle specifiche linee guida regionali di cui all’allegato 4;

Disposizioni  per circoli culturali e ricreativi

  1. è consentita la riapertura dei circoli culturali e ricreativi nel rispetto delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio definite nelle specifiche linee guida di cui al punto 1 ;

Disposizioni   per strutture termali e centri benessere

  1. è consentita la riapertura delle strutture termali e dei centri benessere nel rispetto delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio definite nelle specifiche linee guida di cui al punto 1;

Disposizioni  per percorsi di  formazione

  1. è consentito ai soggetti pubblici e privati che erogano i percorsi di formazione, indicati nell’allegato 5 alla presente ordinanza, di realizzare in presenza la parte pratica prevista dai percorsi stessi a condizione che tali attività non siano realizzabili a distanza. Rientrano in tale fattispecie, a titolo esemplificativo, le attività da svolgere in laboratorio o altro ambiente, anche all’aperto, con l’utilizzo di macchinari e/o attrezzature e/o strumenti, e gli stage che riguardano attività economiche e produttive non sospese;
  2. la parte pratica prevista dal percorso formativo, se realizzata all’interno degli spazi a disposizione del soggetto formativo di cui al punto 10, deve essere svolta nel rispetto delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio definite nelle specifiche linee guida regionali di cui all’allegato 5;
  3. lo stage o la parte pratica che si svolge presso un soggetto diverso dal soggetto formativo deve essere svolto nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite nelle linee guida o nei protocolli nazionali e/o regionali previsti per il settore e per lo specifico luogo di lavoro ove si realizza l’attività;
  4. è consentito lo svolgimento, interamente in presenza, della formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel caso in cui non sia possibile erogare l’attività formativa in videoconferenza o nel caso in cui il percorso formativo preveda una parte pratica-addestrativa. Per l’erogazione della formazione in presenza il soggetto responsabile delle attività formative deve garantire il rispetto delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio definite nelle specifiche linee guida regionali di cui all’allegato 5;
  5. è consentito ai soggetti di cui al punto 10 che erogano i percorsi di formazione, indicati nell’allegato 5, di svolgere in presenza gli esami finali dei percorsi formativi stessi, ivi compresi quelli di cui all’Accordo in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 21 maggio 2020 recante “Individuazione dei casi e dei criteri per lo svolgimento di esami a distanza relativi ai corsi di formazione obbligatoria”, nel rispetto delle misure indicate nell’allegato sopra citato;
  6. in ogni caso l’organizzazione delle attività di cui ai punti 10, 11, 12, 13 e 14 deve tener conto delle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL;

Disposizioni   per biblioteche e archivi

  1. che l’attività di biblioteche e archivi sono esercitate nel rispetto delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio definite nelle specifiche linee guida  regionali di cui all’allegato 6;

Disposizioni   per aree giochi per bambini

  1. che le disposizioni di cui all’allegato 1 relative alle aree giochi per bambini si applicano con riferimento alle aree giochi per bambini in spazi privati aperti al pubblico;
  2. che per quanto riguarda le aree gioco collocate in spazi pubblici, i comuni potranno regolamentare, con proprie disposizioni, l’utilizzo di suddette aree adeguandole alle esigenze particolari in linea con i criteri generali di cui all’allegato 1.
  3. di integrare gli ambiti di soggetti, di cui alle ordinanze n.23/2020, 39/2020 e 54/2020, con l’ulteriore categoria degli assistenti bagnanti, prevedendo che per gli stessi i test sierologici rapidi siano effettuati con oneri a carico delle Aziende sanitarie, trattandosi di iniziativa di sanità pubblica;

DISPOSIZIONI FINALI

Cessa di avere efficacia l’Allegato 3 dell’ordinanza n.59 del 22 maggio 2020 -Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Avvio della Fase 2 relativo all’attività di biblioteche e archivi;

La presente ordinanza entra in vigore il 27 maggio 2020, ed è valida, salvo modifiche, fino alla data finale dello stato di emergenza sanitaria. Con riferimento ai paragrafi 10, 13 e 14 la presente ordinanza è valida, salvo modifiche, fino all’adozione di disposizioni che prevedano il graduale ripristino della formazione in presenza;

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa: al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute; ai Prefetti; ai Sindaci;

Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall’articolo 2 del d.l.33/2020 e  dall’articolo 4 del d.l.19/2020;

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18 della medesima legge.

Il Presidente

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