La Corte Costituzionale spazza la “Spazza-corrotti”

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Questa legge risulta essere in contrasto con l’articolo 25 della Carta, secondo il quale «nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso».

Il primo a cadere sotto i suoi colpi fu Roberto Formigoni, che pur avendo superato i 70 anni di età, per un reato commesso ben prima della entrata in vigore della sua emanazione, fu sottoposto alle norme in essa contenute, senza poter fruire (come avrebbe invece potuto prima dell’entrata in vigore della Spazzacorrotti) del regime di detenzione domiciliare previsto dalle norme sull’ordinamento penitenziario.

I Giustizialisti ben sostenuti dal Fatto Quotidiano, ossessionati dalla corruzione, avevano imbastito una campagna fortissima per equiparare i delitti contro la Pa ai delitti di criminalità organizzata. Se questa valutazione può essere assolutamente legittima, non può esserlo però in modo retroattivo, come la Spazzacorrotti aveva surrettiziamente tentato di inserire.

Era stata salutata da Bonafede con queste parole: «È veramente una legge che ci inorgoglisce perché stiamo dando un messaggio non soltanto ai cittadini onesti di questo Paese, ma anche all’estero: stiamo dicendo che l’Italia ha un passato segnato dalla corruzione, però da quel passato si è deciso di tirare fuori leggi all’avanguardia che possono addirittura proiettare l’Italia come paese è leader a livello internazionale nella lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione».

Questo il testo del comunicato:

La Corte costituzionale ha esaminato oggi in camera di consiglio le censure sollevate da numerosi giudici sulla retroattività della legge 9 gennaio 2019 n. 3 (cosiddetta Spazzacorrotti), che ha esteso ai reati contro la pubblica amministrazione le preclusioni previste dall’articolo 4 bis dell’Ordinamento penitenziario rispetto alla concessione dei benefici e delle misure alternative alla detenzione. In particolare, è stata denunciata la mancanza di una disciplina transitoria che impedisca l’applicazione delle nuove norme ai condannati per un reato commesso prima dell’entrata in vigore della legge n. 3/2019.

In attesa del deposito della sentenza, previsto nelle prossime settimane, l’Ufficio stampa fa sapere quanto segue.

La Corte costituzionale ha preso atto che, secondo la costante interpretazione giurisprudenziale, le modifiche peggiorative della disciplina sulle misure alternative alla detenzione vengono applicate retroattivamente, e che questo principio è stato sinora seguito dalla giurisprudenza anche con riferimento alla legge n.3 del 2019.

La Corte ha dichiarato che questa interpretazione è costituzionalmente illegittima con riferimento alle misure alternative alla detenzione, alla liberazione condizionale e al divieto di sospensione dell’ordine di carcerazione successivo alla sentenza di condanna.

Secondo la Corte, infatti, l’applicazione retroattiva di una disciplina che comporta una radicale trasformazione della natura della pena e della sua incidenza sulla libertà personale, rispetto a quella prevista al momento del reato, è incompatibile con il principio di legalità delle pene, sancito dall’articolo 25, secondo comma, della Costituzione.

Roma, 12 febbraio 2020

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