In Italia è legale organizzare un rave party e non è necessario chiedere prima le autorizzazioni al Comune o al Questore.
Ciò che può rendere il rave illegale sono invece le attività illegali che si svolgono durante la manifestazione o le finalità di lucro, se ad esempio si imponesse il pagamento di un biglietto per la partecipazione.
La nostra Costituzione, prevede la libertà di riunione come uno dei diritti inviolabili della persona all’articolo 17 della Costituzione: “I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.”
Il preavviso non rappresenta un presupposto necessario per potersi riunire in pubblico. L’omissione infatti non determina l’illegittimità della riunione, e l’autorità può intervenire solamente per motivi di sicurezza ed ordine pubblico.
Anche l’intervento della Suprema corte di Cassazione, richiamando l’art. 17 della Costituzione, ha considerato lecito lo svolgimento di un rave party non autorizzato in occasione di un evento svoltosi a Pisa.
Infatti, la Corte di Cassazione sez. I penale con sentenza n. 36228 del 21 luglio 2017 si è pronunciata sul ricorso proposto avverso la sentenza con cui il Tribunale di Pisa aveva condannato un imputato perché ritenuto responsabile di avere organizzato, in concorso con altre persone non identificate, senza alcuna autorizzazione, un rave party (art. 68 T.U.L.P.S.), cassando la condanna e accogliendo la tesi difensiva secondo cui il reato non sarebbe stato configurabile per “difetto dell’imprenditorialità della condotta e per la mancata apertura al pubblico del terreno ove si era svolta la festa privata”.
In particolare, la sentenza dispone testualmente: “La Corte costituzionale, con sentenza n. 56 del 1970, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 68 T.U.L.P.S., precisando che le disposizioni contenute nel citato articolo e nell’art. 666 c.p., – i quali dispongono che per trattenimenti di qualsiasi genere da tenere in luogo aperto al pubblico occorre la licenza del questore – violano l’art. 17 Cost., nella parte in cui si riferiscono a trattenimenti non indetti nell’esercizio di attività imprenditoriale. Mentre per questi ultimi può configurarsi un limite alla libertà di iniziativa economica giustificabile ai sensi dell’art. 41 Cost., gli altri trattenimenti, in quanto implicano esercizio della libertà di riunione, possono essere indetti senza necessità della licenza del questore.
Dispone, infatti, l’art. 17 Cost., che i cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi e che per le (loro) riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Il diritto di riunione è tutelato nei confronti della generalità dei cittadini, che, riunendosi, possono dedicarsi a quelle attività lecite, anche se per scopo di comune divertimento o passatempo (Corte cost. sent. n. 142 del 1967) e quindi a quei trattenimenti cui si riferiscono le norme sopra citate. Se, dunque, la riunione è indetta anche in luogo aperto al pubblico da persone che intendono riunirsi per attuare gli scopi anzidetti, fra i quali i trattenimenti di cui parlano le disposizioni R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ex art. 68, e art. 666 c.p., nessuna autorizzazione e nessun preavviso occorre.
Tuttavia i rave possono essere causa di danni nei confronti dei proprietari dei beni occupati e qualificabili come danneggiamento ex art 653 c.p., nonché passibili di richieste risarcitorie in sede civile o di sanzioni per l’abbandono di rifiuti. Ma i capannoni ex Fonte Mura sono già da soli delle discariche a cielo aperto, in stato di totale abbandono e fatiscenza il cui destino è solo la demolizione. Difficilissimo trovare un danno patrimoniale.
Si deve infine tuttavia precisare che, indipendentemente dalle normative e sentenze citate, l’illiceità del Rave party deriva attualmente dalla presenza della pandemia da Covid-19 e dalla violazione delle specifiche disposizioni dettate contro la diffusione del virus.
In particolare, un rave nelle attuali condizioni della pandemia da Covid, potrebbe vìolare le disposizioni attualmente in vigore (che tuttavia mutano spesso) riguardanti il distanziamento, l’obbligo di mascherina, l’obbligo di verifica preventiva di green pass e di misurazione preventiva della temperatura corporea, e in generale, tutte le disposizioni volte ad evitare proprio la formazione di assembramenti.