Cassazione. Servizio idrico comunale: il diritto al rimborso dei canoni indebitamente pagati si prescrive in 10 anni

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«Il diritto al rimborso di canoni periodici indebitamente versati, quali i canoni pagati per il servizio idrico integrato, non ha carattere periodico; esso, pertanto, non è soggetto al termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, c.c., ma all’ordinario termine decennale di prescrizione, che decorre dalle date dei singoli pagamenti».

(Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza n. 1998/20; depositata il 29 gennaio)

Per gli utenti di Nuove acque cui sono state fatti pagare indebitamente oneri per la depurazione  oltre alle innumerevoli sentenze dei Giudici di Pace e, in secondo grado, del Tribunale di Arezzo ( vinte con il patrocinio dell’avvocato  Sandro Ponziani)  arriva una buona notizia : anche la Cassazione sentenzia che il diritto alla restituzione delle quote pagate in bolletta per i servizi di depurazione acque, se il depuratore manca o non è funzionante, si estende a 10 anni.
Se nella tua zona non c’è il depuratore, oppure è inattivo, ma il gestore ti ha applicato in bolletta la voce di tariffa per il servizio idrico integrato che lo comprende, hai diritto al rimborso. Questa possibilità esiste da tempo ed era stata affermata già dalla Corte Costituzionale [1] – che, in estrema sintesi, aveva stabilito che non si deve pagare la depurazione che non c’è – ma ora è stata estesa con una nuovissima sentenza della Cassazione [2], che ha stabilito che ci sono 10 anni di tempo per poter chiedere il rimborso, e non soli 5 come si riteneva in precedenza.
Il caso esaminato riguardava un utente che aveva chiesto il rimborso spettante, ma il Comune si era rifiutato di restituirgli l’intero importo pagato in precedenza per il canone di depurazione, ritenendolo prescritto. Erano, infatti, trascorsi più di cinque anni, e così l’utente aveva ottenuto in restituzione solo la parte relativa alle annualità più recenti e non ancora prescritte.
Ma il cittadino non si è rassegnato ed ha proposto ricorso prima al giudice di pace e poi al tribunale, ottenendo ragione in entrambi i casi. Neppure il Comune, però, ha voluto rinunciare ed ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che questi canoni fossero soggetti al termine di prescrizione breve [3], stabilito in soli cinque anni per le obbligazioni aventi natura periodica, anziché a quello ordinario decennale.
La suprema Corte ha, però, deciso a favore del contribuente: le tariffe del servizio idrico integrato trovano fonte nel «contratto di utenza», sicché se una parte della prestazione non è fornita – come avviene appunto nei casi di depuratore assente o non funzionante – la relativa quota del corrispettivo non è dovuta.
Così, se nel frattempo l’utente aveva pagato le somme comprensive di questo servizio di depurazione mancante, ha diritto pieno alla restituzione di queste quote, perché ha eseguito un pagamento non dovuto; tecnicamente l’azione necessaria per ottenere il riconoscimento di tale diritto al rimborso è prevista dal Codice civile [4] e si chiama «ripetizione dell’indebito».
Era proprio questa l’azione che l’utente aveva fatto valere nei confronti del Comune, ed era stata riconosciuta valida in entrambi i casi del giudizio di merito. Ora, anche la Cassazione è arrivata a stabilire che il diritto alla restituzione sussiste perché la ripetizione dell’indebito è soggetta alla prescrizione decennale e non ha certo i caratteri dell’obbligazione periodica, che costituisce il corrispettivo riportato nelle bollette dell’acqua.
Il fatto che i canoni dovuti al Comune abbiano carattere periodico anche con riguardo ai servizi di depurazione – che vanno pagati anno per anno – non rileva, perché qui non si tratta – afferma la Cassazione – del «debito dell’utente verso il Comune, ma è il debito del Comune verso l’utente per il rimborso di quanto indebitamente percepito nel corso degli anni», e questa non è affatto un’obbligazione a carattere periodico: infatti «il Comune è tenuto a restituire le somme indebitamente percepite in un’unica soluzione e non a rate».
Così il diritto al rimborso di tutti i canoni periodici indebitamente versati (nel caso di specie riguardavano la mancata erogazione del servizio di depurazione, ma il principio può essere esteso ad altri casi di pagamenti effettuati per servizi idrici non ricevuti) non ha carattere periodico e, pertanto, è soggetto all’ordinario termine decennale di prescrizione. Dunque, dieci anni di quote da restituire se il depuratore manca o è stato inattivo; se il rimborso viene chiesto oggi, è possibile farlo fino a tutti i dieci anni antecedenti.
Questo termine inizia a decorrere – stabilisce infine la Cassazione – «dalle date dei singoli pagamenti»: perciò  dovrai avere riguardo, per ottenere la restituzione, non alla data di emissione delle bollette, ma a quella in cui hai effettuato i pagamenti.
Comitato Acqua Pubblica
note
[1] C. Cost., sent. n.335/2008 del 10 ottobre 2008, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.14, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n.36, nonché dell’art. 155, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, nella parte in cui prevedevano che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione fosse dovuta dagli utenti «anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi».
 [2] Cass. sent. n. 1998/20 del 29 gennaio 2020.
 [3] Art. 2948, n.4, Cod. civ.
 [4] Art. 2033 Cod. civ.

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